DATORE DI LAVORO RSPP
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Riferimenti normativi: Art. 34, c.2 DLgs 81/08 e accordi Stato Regioni del 17/04/2025

 

Prerequisiticonoscenza, orale e scritta, della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)

Avere frequentato con profitto un corso di formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 ovvero essere in possesso di formazione pregressa riconosciuta secondo quanto definito dall’Allegato III del medesimo accordo

 

Obiettivi formativi

L’art. 34, c. 3 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro che svolge i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi- RSPP (ai sensi dell’art. 34, c. 1 del D. Lgs. 81/08) provveda a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 17/04/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

 

Obiettivi formativi

E’ previsto un aggiornamento quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, di durata minima di 8 ore. Nei corsi di aggiornamento verranno trattati argomenti inerenti significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.

 

Programma del corso

I contenuti della formazione possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-        Approfondimenti giuridico-normativi;

-        Approfondimenti tecnico-organizzativi ;

-        Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda

-        fonti di rischio e relative misure di prevenzione e protezione

Test finale di verifica dell’apprendimento

Per l’ammissione alla prova di valutazione finale è necessaria una frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.

Al termine dell’attività formativa si svolgerà una prova di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte.

 

Norme particolari

Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioni, di cancellare, o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio del corso.