attività a rischio BASSO

VISUALIZZA DATE 

Riferimenti normativi: Art. 34, c.3 DLgs 81/08 e accordi Stato Regioni del 21/12/2011


 


Prerequisiti:


Aver frequentato con profitto il corso di formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 oppure aver frequentato con profitto il corso completo secondo gli accordi stato regioni del 21/12/2011 relativo alla classe di rischio di appartenenza

Obiettivi formativi
L’art. 34, c. 3 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro che svolge i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi- RSPP (ai sensi dell’art. 34, c. 1 del D. Lgs. 81/08) provveda a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.

In particolare, l’accordo prevede che l’aggiornamento della formazione per il Datore di lavoro- RSPP segua percorsi di durata differente in funzione della classe di rischio alla quale è associata l’attività svolta, secondo il disposto dell’Allegato II dell’accordo citato.

Di seguito si riassumono le attività alle quali l’accordo ha associato una classe di
RISCHIO BASSO
Alberghi, Ristoranti- Assicurazioni - Immobiliari, Informatica - Associazioni ricreative, culturali, sportive - Servizi domestici - Organizzazioni Extraterritoriali - Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)- Comunicazioni

Programma del corso
Secondo gli accordi Stato- Regioni, i contenuti della formazione devono comprendere:
- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- Sistemi di gestione e processi organizzativi;
- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro


 


Norme particolari


Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel   caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioni, di cancellare, o rinviare l'effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall'inizio del corso.