Premessa Il decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 sollecita la partecipazione attiva dei preposti al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, definendo specifici obblighi e responsabilità. Le figure dei preposti vanno identificate all’interno dell’organizzazione aziendale sulla base dei preesistenti contratti, mansionari, lettere di incarico. La recente giurisprudenza (Cass. Pen. Sez 3, sentenza n° 22118 del 3.6.2008) indica che la qualifica di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere attribuita facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda più che a formali qualificazioni giuridiche. Per meglio identificare tali figure è utile fare riferimento alle definizioni dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs 81/2008: PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Prerequisiti: Nessuno
Destinatari: Preposti
Obiettivi formativi Il Decreto Legislativo n° 81 del 9.4.2008, all’articolo 37, comma 7, congiuntamente a quanto previsto dall’accordo stato regioni del 21/12/2011 prevede l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai Preposti un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; i contenuti della formazione devono comprendere: - principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità - relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione - definizione e individuazione dei fattori di rischio - incidenti e infortuni mancati - tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati , stranieri - valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. - modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. - Verifica finale
Norme particolari
Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 12 iscrizioni, di cancellare, o rinviare l'effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall'inizio del corso
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